Contratti prematrimoniali
Avv. Carla Nassetti


Solo di recente la giurisprudenza ha sostenuto che i patti prematrimoniali o in vista del divorzio non sarebbero di per sé contrari all’ordine pubblico, osservando che il principio pure ripetutamente affermato della indisponibilità dello status non è violato quando le parti si limitino a prevedere le conseguenze dell’eventuale scioglimento del matrimonio senza impegnarsi a tenere comportamenti processuali diretti ad influire sullo status coniugale ovvero limitandosi a prestabilire le mere conseguenze economiche dell’eventuale mutamento di status (Trib. Torino, sezione VII, Ord. 20 aprile 2012).
In questo contesto, il fallimento del matrimonio non è la causa genetica del contratto ma è un «mero evento condizionale», tal che ciò che non può essere lecitamente dedotto nel rapporto quale oggetto lo potrà essere quale evento condizionante. Proprio tale differenziazione è stata valorizzata da Cass.23713/2012.
In questo contesto giuridico che tende a limitare l’ambito applicativo, interviene il recente orientamento giurisprudenziale (Suprema Corte a sezioni Unite n.18287/2018) che ha messo in discussione la tradizionale indisponibilità dell’assegno divorzile, in ragione della sua funzione assistenziale, che risulta in parte superata dall’oggettiva valorizzazione della sua componente perequativa -compensativa – risarcitoria.
Tali considerazioni suggerite dalla dilagante forte spinta giurisprudenziale e legislativa a consegnare ai coniugi una significativa autonomia negoziale, conducono a ritenere che sulla scorta degli strumenti oggi a disposizione, i nubendi già possano predeterminare, attraverso la definizione dell’indirizzo familiare e dei ruoli endofamiliari a ciascuno di essi assegnati, la componente compensativa dell’assegno divorzile in caso di fallimento del matrimonio fino a rinunciarvi nell’ipotesi in cui la programmazione del matrimonio sia tale da non prevedere ruoli endofamiliari determinanti nella formazione prospettica dei reciproci patrimoni.